Autocertificazioni anche nei Rapporti tra Privati
Pubblicato il 9 aprile 2021
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Pratiche e informazioni
Anche i soggetti privati, come banche, assicurazioni, notai, avvocati, agenzie di servizi, ecc … sono obbligati ad accettare le AUTOCERTIFICAZIONI. Visualizza i dettagli.
Il Decreto Semplificazioni (all'art. 30-bis del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni in legge n. 120/2020), ha reso la dichiarazione sostitutiva di certificazione, meglio conosciuta come AUTOCERTIFICAZIONE VALIDA e OBBLIGATORIA, non più soltanto nei rapporti tra cittadino e pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi, MA ANCHE NEI RAPPORTI TRA PRIVATI, senza alcuna distinzione.
I cittadini dovranno solo autorizzare il soggetto privato all’accertamento dei dati forniti, riportando nell’autocertificazione la dicitura: “Autorizzo il soggetto privato che riceve questa autocertificazione a verificare i dati in essa contenuti rivolgendosi alle amministrazioni competenti".
Anche per i soggetti privati (come banche, assicurazioni, notai, avvocati ecc...) la modalità di verifica dei dati, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, è semplificata; sarà sufficiente che il privato ne faccia richiesta all’amministrazione competente, come il Comune nei casi di stati anagrafici o di stato civile, corredando la richiesta con l’assenso del cittadino dichiarante, e il Comune provvederà a fornire conferma scritta dei dati anche attraverso strumenti informatici e telematici. Precisiamo che, mentre le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono né richiedere certificazioni né accettare quelle prodotte spontaneamente dal cittadino, i privati non possono più richiedere certificazioni, ma hanno ancora facoltà di accettare quelle spontaneamente prodotte dal cittadino.