Descrizione
La comunicazione di cessione di un fabbricato è una comunicazione obbligatoria e deve essere effettuata dal cedente ENTRO 48 ORE dalla messa a disposizione dell'immobile a favore del cessionario ovvero dal momento dell'inizio dell'ospitalità.
Deve presentare la denuncia di cessione di fabbricato, nota come denuncia antiterrorismo, chiunque cede la proprietà, il godimento oppure consente, a qualunque altro titolo, per un tempo superiore a 1 mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di una parte di esso.
Chiunque ospita all'interno della propria abitazione un cittadino extracomunitario, anche se minorenne, deve presentare la denuncia di ospitalità.
Documenti
Ufficio responsabile del documento
Formati disponibili
Licenza di distribuzione
Riferimenti normativi
COMUNICAZIONE DI CESSIONE DI FABBRICATO ex art.12 DL 59/1978 e s.m.i.
DICHIARAZIONE DI OSPITALITÁ DI CITTADINI STRANIERI O APOLIDI art.7 Dlgs 286/1998 e s.m.i.
Ultimo aggiornamento: 20 gennaio 2025, 13:54