DAT Disposizioni Anticipate di Trattamento

Ultima modifica 11 ottobre 2022

La normativa
Con la Legge n. 219 del 22 dicembre 2017 (GU n. 12 del 16 gennaio 2018), comunemente nota come legge sul testamento biologico, sono state introdotte nell'ordinamento italiano le "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate sul trattamento".

La legge stabilisce che una persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, possa esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiale, nel caso in cui dovesse trovarsi in stato d'incapacità.

La redazione delle DAT
Il disponente può liberamente decidere il contenuto della propria dichiarazione, eventualmente consigliandosi con il proprio medicocurante.
La persona interessata (disponente) può redigere le DAT a mezzo:
  • atto pubblico o scrittura privata autenticata;
  • scrittura privata consegnata personalmente all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza;
  • scrittura privata consegnata personalmente presso le strutture sanitarie (con le modalità decise o che saranno decise dalla Regione);

Con le DAT il disponente può nominare un fiduciario che lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
Il fiduciario accetta l'incarico con la sottoscrizione delle DAT o con dichiarazione separata da allegare alle DAT.

Chi è il fiduciario?
Il disponente può indicare una persona di fiducia, denominata fiduciario, maggiorenne e capace di intendere e volere, che lo rappresenta in modo conforme alla volontà espresse nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie nel momento in cui il disponente non fosse più capace di confermare le proprie intenzioni consapevolmente.
 
L’accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo allegato alle DAT.
 
Modifica, integrazione, revoca
Le DAT possono essere modificate, integrate o revocate dal disponente in qualsiasi momento.
 
Costi
Le DAT sono esenti dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto o tassa.
 
Consegna DAT
Le persone che decidono diconsegnare le proprie DAT al Comune di San Gimignano devono presentarsi PERSONALMENTE presso l’Ufficio URP,
 
L'Ufficio URP verifica l'effettiva residenza del disponente (non possono essere accettate DAT da disponenti non residenti) e ne accerta l'identità e provvede alla registrazione, archiviazione e conservazione delle DAT.

L'Ufficio URP  non partecipa alla redazione delle DAT, né fornisce informazioni sul contenuto.

All'Ufficio URP occorre rivolgersi,  anche per integrare, modificare, revocare le DAT precedentemente consegnate.

Scarica modulo per presentazione DAT


 
Legge n. 219 del 22 dicembre 2017 (GU n. 12 del 16 gennaio 2018) - legge sul testamento biologico - DAT
  • Ufficio competente a cui rivolgersi: Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)
  • Ufficio a cui rivolgersi per informazioni sui procedimenti: Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)
  • Unità organizzativa responsabile: Servizi Demografici
  • Indicazione del nome a cui è attribuito, in caso di inerzia, il parere sostitutivo: Dott.ssa Coppola Eleonora, e-mail: urp@comune.sangimignano.si.it, Tel. 0577-990300
  • Termine e tempi di erogazione del servizio: in tempo reale
  • Strumenti di tutela amministrativa: ricorso giurisdizionale contro il provvedimento finale al TAR entro 60 gg.