Rilascio Permesso Attività Artisti di Strada

Ultima modifica 12 aprile 2021

DESCRIZIONE
Il Titolo I° del Regolamento comunale disciplinante l'attività degli artisti in strada e nuove norme sull'arredo urbano in relazione all'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplina in modo particolare ed esclusivo le occupazioni di suolo:
  • dei pittori/ritrattisti (c.d. Pittori)
  • dei cantanti e suonatori (c.d. Musicisti)
  • degli Artisti in strada, intesi quali musicisti, attori, danzatori, clown, acrobati, giocolieri, mimi, mangiafuoco, fachiri, prestigiatori, cantastorie, burattinai e marionettisti, fantasisti e categorie ad essi riconducibili i quali, liberamente ma, comunque entro limiti temporali stabiliti possono "fare spettacolo" senza rilascio di concessione e pagamento di alcun canone a condizione che non esercitino alcuna forma di commercio di prodotti. anche se opere del proprio ingegno, e si limitino esclusivamente alla raccolta delle offerte "a cappello".
Le possibilità di esercitare tali attività si dividono in due categorie:
  1. CONCESSIONI ANNUALI: Tale categoria è richiedibile esclusivamente da parte dei Pittori e dei Musicisti. Prevede il rilascio di una concessione in bollo vigente, avente durata biennale con la quale si assegna la postazione da cui iniziare la rotazione settimanale, per l'ottenimento della quale l'artista dovrà presentare entro il 10 novembre del biennio in scadenza la domanda di partecipazione alla formazione della graduatoria, anch'essa in bollo vigente. Assegnata la postazione dovrà seguire il versamento del canone dovuto nelle modalità previste (intero se trattasi di primo rilascio, rateizzato qualora il concessionario fosse già titolare di concessione nel biennio precedente).  L'attività dovrà obbligatoriamente prevedere la produzione sulla postazione assegnata e relativa vendita delle proprie opere come espressione estemporanea di carattere creativo, escludendo a priori la possibilità di vendita di prodotti che per loro natura richiedono una lavorazione da effettuarsi, necessariamente, al di fuori di tale specifico contesto. Ai soli musicisti titolari di concessione annuale è consentita la vendita di cassette, dischi, compact disk e qualsiasi altro prodotto riconducibile direttamente ed esclusivamente all'arte del titolare della concessione.
  2. PERMESSI PER FARE SPETTACOLO: Questo tipo di permesso viene rilasciato esclusivamente agli Artisti in strada e non prevede alcun canone fermo restando il rispetto delle seguenti condizioni:
  • Le occupazioni sono n. 15 da utilizzarsi entro il 31 dicembre di ogni anno a discrezione del richiedente e non si potrà eccedere le 2 ore su ogni singola postazione con un massimo di 8 ore giornaliere di attività.
  • Prima dell'inizio giornaliero il permesso dovrà essere vidimato presso il Servizio Tributi o l'ufficio di Polizia Municipale, o solo in casi eccezionali, il titolare può provvedere direttamente.
  • L'orario è fissato dalle 9,00 alle 23,00. Dal 1/7 al 31/8 dalle 13,00 alle 15,00 è previsto un periodo di silenzio.
  • E' vietata ogni forma di commercio di prodotti, anche se opere del proprio ingegno, ma limitarsi esclusivamente alla raccolta delle offerte "a cappello".  

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