Accensione degli Impianti di Riscaldamento e Condizionamento

Ultima modifica 13 aprile 2021

L’accensione degli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale delle civili abitazioni è consentita in un periodo mensile e giornaliero ben definito.

In base a quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 il Comune di San Gimignano è classificato in zona climatica "D".

Per questa zona climatica, l'esercizio degli impianti destinati al riscaldamento invernale è consentito per 12 ore giornaliere nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 15 aprile.

Durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione invernale, la media delle temperature nei singoli ambienti riscaldati non deve superare:
  • 18 °C con una tolleranza massima di 2° in più per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
  • 20 °C con una tolleranza massima di 2° in più per tutti gli altri edifici tra cui le abitazioni.

In presenza di condizioni climatiche eccezionali, il Sindaco può consentire l'accensione degli impianti termici in periodi diversi da quello indicato, con un'apposita ordinanza.

La manutenzione periodica del proprio impianto termico è un obbligo previsto, dal Regolamento Regionale n. 25/r del 2015 e dal D.Lgs 192/05, per ottimizzare il rendimento energetico della caldaia e contenere il consumo di energia.

Deroghe
Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria (come precisato dell'art. 4, comma 3 del D.P.R. 74/2013), quindi a San Gimignano, per una massimo di 6 ore.

Inoltre il Sindaco con ordinanza, può ampliare o ridurre sia il periodo di esercizio degli impianti che la durata giornaliera di esercizio a condizione che vi siano "comprovate esigenze" (persistenza di condizioni meteorologiche sfavorevoli), in questo caso il periodo di esercizio giornaliero dell'impianto viene ridotto (art. 5, comma 3 del D.P.R. 74/2013).

Impianti di climatizzazione
Durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione estiva, la media delle temperature nei singoli ambienti raffrescati non deve essere minore di 26 °C con una tolleranza massima di – 2 °C per tutti gli edifici.
 
Termoregolazione impianto: ulteriori obblighi per i condomini
Nei condomini con riscaldamento centralizzato era necessario installare obbligatoriamente entro il 30 giugno 2017 sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore individuali, da installarsi su ogni singolo radiatore per la corretta misurazione dei consumi. Questi sistemi tecnologici consentono infatti sia di regolare autonomamente la temperatura in ogni unità immobiliare, sia di suddividere le spese in proporzione a quanto ciascun condomino effettivamente consuma (si possono ottenere risparmi di combustibile tra il 10% e il 30% annui). Lo prevede il D.Lgs 102/2014 che ha recepito la direttiva europea 2012/27/UE sull’efficienza energetica.
 
Altre informazioni utili sugli impianti termici: