Accensione degli Impianti di Riscaldamento e Condizionamento
Ultima modifica 13 aprile 2021
L’accensione degli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale delle civili abitazioni è consentita in un periodo mensile e giornaliero ben definito.
In base a quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 il Comune di San Gimignano è classificato in zona climatica "D".
Per questa zona climatica, l'esercizio degli impianti destinati al riscaldamento invernale è consentito per 12 ore giornaliere nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 15 aprile.
- 18 °C con una tolleranza massima di 2° in più per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
- 20 °C con una tolleranza massima di 2° in più per tutti gli altri edifici tra cui le abitazioni.
In presenza di condizioni climatiche eccezionali, il Sindaco può consentire l'accensione degli impianti termici in periodi diversi da quello indicato, con un'apposita ordinanza.
La manutenzione periodica del proprio impianto termico è un obbligo previsto, dal Regolamento Regionale n. 25/r del 2015 e dal D.Lgs 192/05, per ottimizzare il rendimento energetico della caldaia e contenere il consumo di energia.
Inoltre il Sindaco con ordinanza, può ampliare o ridurre sia il periodo di esercizio degli impianti che la durata giornaliera di esercizio a condizione che vi siano "comprovate esigenze" (persistenza di condizioni meteorologiche sfavorevoli), in questo caso il periodo di esercizio giornaliero dell'impianto viene ridotto (art. 5, comma 3 del D.P.R. 74/2013).