NOVITA' 2012
Art 2 del D:L 20/06/2012 recante "
Misure urgenti per garentire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del corpo nazionale dei Vigili del fuoco e di altre strutture dell'Ammistrazione dell'Interno norchè in materia di Fondo Nazionale per il Servizio Civile" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 142 del 20/06/2012 ed entrato in vigore il giorno successivo, prevede espressamente l'assorbimento dell'obbligo della comunicazione all' autorità locale di pubblica sicurezza, di cui al richiamato articolo 12 del D.L 59 del 1978. In caso di registrazione di contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all'obbligo di registrazione di cui al Decreto Presidente della Repubblica 26/04/1986 n 131.
L'assorbimento del predetto obbligo viene esteso, quindi, ai contratti di comodato ed a tutti i contratti di locazione registrati comprese le locazioni ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di un'attività d'impresa o di arti e professioni, precedentemente escluse.
LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ASSORBIMENTO DELL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALL'AUTORITA' DI PUBBLICA SICUREZZA DI CUI AL RICHIAMATO ART 12 DEL D.L.79 DEL 2012, NON SI APPLICANO ALL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALLA MEDESIMA AUTORITA', RELATIVO ALL'OSPITALITA'' DI STRANIERI, DI CUI ALL'ART 7 DEL D:L:25/07/1998 N 286 PER IL QUALE RESTA FERMO IL PREVISTO ADEMPIMENTO.
PER I RESIDUI CASI IN CUI LA CESSIONE DEI FABBRICATI NON E' SOGGETTA ALLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO CONTINUA AD APPLICARSI IL PREVISTO OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALL'AUTORITA' DI PUBBLICA SICUREZZA E LA DISCIPLINA SANZIONATORIA DI CUI AL QUARTO COMMA DELL'ART, 12 DEL D.L.59 del1978.
NOVITA 2011
recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, nell'introdurre la c.d. "cedolare secca sugli affitti", al comma 3, ha previsto che la registrazione del contratto di locazione "Assorba", tra l'altro, l'obbligo della comunicazione all'autorità locale di pubblica sicureza, della cessione di un fabbricato, o parte di esso, previsto dall'art. 12 del D.L. 21/03/1978 n 59, convertito in L. 191/78.
e 4, del D.L. 13/05/2011 n 70 "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'Economia" ha previsto un analogo assorbimento del citato obbligo anche per quanto riguarda i contratti di vendita di immobili registrati.
il predetto obbligo non viene meno quando si tratta di locazioni ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa, o di arti e professioni.Il modulo deve essere consegnato
Ufficio URP oppure inviato con lettera raccomandata a.r stesso indirizzo.